Statuto d’Associazione Sportiva Dilettantistica
Polisportiva Atletica Pinerolo.
Denominazione e sede
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana
ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è
Costituita, con sede in Pinerolo, Via Petrarca n. 11 un’associazione, che
assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica
Polisportiva Atletica Pinerolo".
Essa aderisce alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica
Leggera) e all'Unione Italiana Sport per tutti (UISP). Con delibera del
Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà Affiliarsi ad
Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico
Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
Il Sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli
organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle
disposizioni del Coni e agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni
sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si
affilia.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
ART.2
L'associazione e' un centro permanente di vita associativa
a carattere volontario e democratico la cui attività e' espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed
opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento
d’interessi collettivi.
ART. 3
L'associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive
dilettantistiche; in particolare delle discipline di Atletica, Pallavolo,
Pallamano, Ginnastica, Escursionismo ecc. ecc.
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o in
collaborazione con altri soggetti.
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a
campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline
sportive;
d) promuovere attività didattiche per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
e) indire corsi d’avviamento agli sport, attività motoria e
di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori
sportivi.
f) Studiare, Promuovere e Sviluppare Nuove Metodologie per
migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport.
g) Gestire impianti propri e di terzi, adibiti a palestre,
campi e strutture sportive di vario genere.
h) attivare rapporti, partecipare a gare d’appalto e
sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti
sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo
svolgimento
di manifestazioni e iniziative sportive;
i) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai
propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive
o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;
l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di
un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
m) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di
lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
TITOLO III
Soci
ART. 4
Il numero dei soci e' illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche,
le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a
realizzarli.
ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne
richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al
presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell’accettazione da parte
dell’Associazione della richiesta, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la
qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica
delle norma dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni
degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e
delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo
annuale stabilito in funzione dei programmi d’attivita'.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno
successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai
essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e
non rivalutabili.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o
per causa di morte.
ART. 9
Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per
iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei
confronti del socio.
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente
statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli
organi dell'Associazione.
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento
del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli
interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche
morali, all'Associazione. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel
libro soci.
ART.10
Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione
debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad esclusione
di quanto previsto alla lettera b dell’Art.9 e debbono essere motivate.
II socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di
tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione
dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del
provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione
dei provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dal l'invio del
provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia
ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V
Risorse economiche e Fondo Comune
ART.11
Il fondo comune è indivisibile ed e' costituito dai
contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che
pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
da eventuali avanzi di gestione
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni
acquistati con gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso
l’eventuale avanzo di gestione, sarà obbligatoriamente investito a favore delle
attività statutariamente previste.
Esercizio Sociale
ART.12
L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e
finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto
economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
ART.13
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei Conti.
Assemblee
ART.14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da
affiggersi nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima della
adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la
data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
ART.15
L'assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei
Revisori dei Conti.
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approvagli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi
successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da
almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve
avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando
si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo
scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere sono valide
a maggioranza qualificata dei 3/5 degli associati per le modifiche statutarie e
per lo scioglimento dell’Associazione.
ART. 17
In prima
convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano. presenti la metà più degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione; a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee
hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola con i versamenti
delle quote associative secondo il principio del voto singolo. Le delibere
delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli
oggetti posti all'ordine del giorno.
ART. 18
L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione
ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea
stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.
Consiglio Direttivo
ART. 19
Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 10
Consiglieri che rappresentino tutte le sezioni.
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea dei soci a
maggioranza semplice e dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le
volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno 15 giorni dai membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non
meno di sette giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando v’intervenga la maggioranza
dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Tecnica e il
Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico risponde al Consiglio Direttivo della
Conduzione tecnica.
Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per
la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti
all'attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle
Sezioni Sportive autonome;
f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione
degli associati;
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e
dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta
amministrazione dell'Associazione.
ART.20
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio
provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche
dal Consiglio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri,
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Presidente
ART.21
Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito
in via autonoma il potere d’ordinaria amministrazione e, previa delibera del
Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso d’assenza o d’impedimento le sue mansioni vengono
esercitate dal Vice Presidente.
TITOLO VII
Scioglimento
ART.22
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato
dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti
aventi diritto di voto. In caso dl scioglimento dell'Associazione sarà nominato
un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno
devoluti, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo
dell'attività sportiva, e comunque con finalità sociale, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
ART. 23
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, viene
eletto dall'Assemblea ed e' composto da tre membri effettivi e due membri
supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle
scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle
riunioni dei Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove
presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 anni.
Norma finale
ART.24
Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente
statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti.